ACCESSO CIVICO

L’accesso civico ( semplice o generalizzato ) consente a chiunque di accedere a dati, documenti e informazioni delle pubbliche amministrazioni senza necessità di dimostrare un interesse legittimo ( Art. 5 D.Lgs.33/2013 ).

 

L’accesso civico semplice consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni che le amministrazioni hanno l’obbligo di comunicare (art.5 c.1). Per inviare una richiesta di accesso civico semplice, relativamente ai documenti, dati o informazioni detenuti dalla Scuola è disponibile il modulo on line  

MODULO ACCESSO CIVICO SEMPLICE

L’accesso civico generalizzato (o accesso FOIA) consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni sono obbligate a pubblicare (art.5 c.2). Per presentare una richiesta di accesso FOIA, è disponibile un apposito modulo da compilare e firmare:

MODULO-ACCESSO-CIVICO-GENERALIZZATO

Come presentare la richiesta ?

La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata e va presentata al Dirigente Scolastico dell’Istituto tramite:

  • posta ordinaria all’indirizzo: anic84600e@istruzione.it
  • posta elettronica all’indirizzo e-mail: anic84600e@pec.istruzione.it
  • a mano, presso la segreteria scolastica. In questo caso gli uffici che ricevono la richiesta devono trasmetterla immediatamente al Dirigente Scolastico.

Si ricorda che l’accesso civico è previsto per richiedere documenti/dati/informazioni disponibili e identificati; pertanto, nella compilazione della richiesta, si raccomanda di fornire tutti gli elementi utili alla loro identificazione.

 

Obblighi della Scuola

L’amministrazione, entro 30 giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell’informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al  medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a  quanto  richiesto. Se il documento, l’informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l’amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all’articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.

La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l’obbligo di segnalazione di cui all’articolo 43, comma 5.

Il Responsabile della trasparenza  è il  Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Aurelia Brita

E-mail anic84600e@istruzione.it

PEC anic84600e@pec.istruzione.it

Tel. 0732 21971   

Al Responsabile della trasparenza, si può presentare la richiesta di accesso civico, ed è la figura che stabilisce le modalità per l’esercizio di tale diritto.

Il titolare del potere sostitutivo, in caso di ritardo o mancata risposta da parte del Responsabile del procedimento è il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale contattabile all’indirizzo e-mail direzionemarche@istruzione.it  a cui presentare la richiesta di RIESAME.

La richiesta di riesame può essere  presentata in alternativa tramite:

  • posta ordinaria indirizzata al Direttore Generale dell’USR Marche, Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’USR Marche, Via XXV Aprile 19, 60100 Ancona
  • posta elettronica certificata pec drma@postacert.istruzione.it

Occorre allegare alla richiesta la copia di un documento di identità valido.

Il Direttore Generale decide con provvedimento motivato entro 20 giorni.